CONDIZIONI GENERALI
OGGETTO
- Le presenti Condizioni Generali (di seguito, le “CG”) si applicano a tutti i mandati di spedizione conferiti ad Italmondo S.p.A. (di seguito, “Italmondo”) dai propri Clienti aventi ad oggetto il trasporto - via terra e/o mare e/o aerea e/o fluviale e/o ferroviaria - di merci (di seguito, “Spedizioni”). Ai fini e per gli effetti delle presenti CG si intende per “Cliente” qualsiasi persona fisica o giuridica che conferisce ad Italmondo un mandato di spedizione in qualsiasi forma, anche mediante sottoscrizione di proposta commerciale predisposta da Italmondo (di seguito, l’“Offerta”); il Cliente può coincidere oppure essere un soggetto differente dal soggetto che affida la Spedizione ad Italmondo (di seguito, il “Mittente”).
- Per l’esecuzione dei servizi di cui alle presenti CG, il Cliente autorizza Italmondo ad avvalersi discrezionalmente, in qualsiasi fase e per qualsiasi attività, della organizzazione di società del gruppo ITLM (di seguito, il “Gruppo”) e/o delle prestazioni di soggetti terzi.
ESECUZIONE DELL’INCARICO. ORDINI DI TRASPORTO
- Il trasporto di ogni singola Spedizione verrà eseguito secondo i termini e le modalità previsti dalle presenti CG e/o secondo termini e modalità previsti dai singoli ordini di trasporto trasmessi, dal Cliente ad Italmondo, attraverso i sistemi informatici e digitali facenti capo a quest’ultima (di seguito, gli “Ordini di Trasporto” o, singolarmente, l’“Ordine di Trasporto”). Ciascun Ordine di Trasporto si intenderà perfezionato e sarà quindi vincolante, soltanto nel momento in cui Italmondo avrà trasmesso al Cliente la relativa conferma d’ordine (di seguito, la “Conferma d’Ordine”).
- Salvo diverse pattuizioni l’Offerta si riferisce ad Ordini di Trasporto acquisiti tramite strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, EDI, portale web order etc.; qualora la trasmissione degli Ordini di Trasporto avvenga con modalità diverse rispetto a quanto sopra indicato e che rendano più onerosa l’acquisizione di tali ordini, Italmondo si riserva di addebitare il supplemento come indicato in tariffa.
- Al momento del ritiro, il Mittente ha l’obbligo di consegnare ad Italmondo, unitamente alla Spedizione, la documentazione identificativa della Spedizione medesima incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, documento di trasporto, lettera di vettura, etichetta o codice a barre (di seguito, congiuntamente, la “Documentazione di Trasporto”). Con riferimento ad ogni singola Spedizione, in qualsiasi caso di discrepanza tra quanto risultante dalla Documentazione di Trasporto e quanto comunicato dal Cliente attraverso altri canali, il contenuto della documentazione di trasporto prevarrà. La Documentazione di Trasporto dovrà altresì contenere le seguenti informazioni: tipologia della merce; peso della Spedizione; volume della Spedizione; indirizzo di ritiro; generalità del destinatario della Spedizione con relativo indirizzo.
- Il Cliente, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, per ogni Ordine di Trasporto, dovrà trasmettere ad Italmondo l’ordine di carico e/o la CMR e/o i documenti equipollenti, con indicazione degli elementi previsti dal D.lgs. n. 286/05 e dalle successive norme di attuazione, debitamente sottoscritti.
ACCETTAZIONE DELLA SPEDIZIONE E MERCI NON TRASPORTABILI
- Il Cliente, mediante la compilazione e l’invio dell’Ordine di Trasporto, richiede a tutti gli effetti la presa in carico di una Spedizione da parte di Italmondo. Italmondo si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta del Cliente entro un termine compatibile con le esigenze del medesimo.
- Salvo diverso accordo tra le Parti, il Cliente non potrà trasmettere Ordini di Trasporto concernenti il trasporto delle seguenti tipologie merceologiche: animali, vivi o morti; denaro contante, cartamoneta, monete, francobolli, documenti; materiali preziosi, semi-preziosi, gioielli; oggetti d’arte, d’antiquariato, di collezione; piante, fiori; esplosivi; tabacchi e sigarette; carichi completi di telefonia, PC, tablet e dispositivi elettronici portatili; effetti personali; merci soggette a deterioramento; merce usata; merci il cui trasporto sia proibito dalla Legge.
- Resta inteso che, nel caso in cui il Cliente non adempia ai divieti di cui al precedente punto 3.2, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Italmondo in relazione ad eventuali danni o smarrimenti di merce non trasportabile.
ANNULLAMENTO DELL’ORDINE
- Successivamente alla conclusione dell’Ordine di Trasporto, mediante trasmissione della Conferma d’Ordine, ed alla conseguente presa in carico della Spedizione, il Cliente non potrà più annullare e/o modificare l’Ordine di Trasporto, salvo il caso in cui Italmondo acconsenta espressamente all’annullamento o alla modifica.
OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ.
- Il Cliente garantisce e dichiara:
- che all’atto della trasmissione di ciascun Ordine di Trasporto indicherà solo informazioni veritiere e corrette (dati anagrafici, dati spedizione, peso e dimensioni, indirizzi e-mail e recapiti telefonici);
- di essere consapevole del fatto che, nel caso in cui le informazioni riportate non corrispondessero a verità, può incorrere in costi aggiuntivi dettati dalla necessaria rielaborazione dei dati o nel rifiuto della presa in carico dell’Ordine di Trasporto, con relativo, insindacabile, addebito dei relativi costi. In particolare, il Cliente espressamente riconosce il diritto di Italmondo di addebitargli suddetti costi aggiuntivi;
- che la merce da spedire è stata correttamente descritta e che tutta la Documentazione di Trasporto è stata adeguatamente compilata;
- che la Spedizione è stata imballata mediante un tipo di imballo idoneo a contenere e a proteggere la tipologia di merce contenuta in base alla tipologia di trasporto da effettuare e che la lettera di vettura è stata stampata e apposta ben visibile sull’imballo;
- di tenere Italmondo indenne e manlevata da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura per spedizioni non imballate correttamente o a causa di mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per la loro movimentazione e sollevamento.
- Il Cliente dichiara di assumersi sin da ora qualsiasi responsabilità in merito a danno, reclamo o spesa che possa derivare ad Italmondo in conseguenza, diretta o indiretta, della violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente punto 5.1.
CONTROLLI. ADDEBITO EVENTUALI INCONGRUENZE.
- Il Cliente accetta espressamente la facoltà di Italmondo di verificare pesi e dimensioni della Spedizione, anche dopo l’inizio dell’esecuzione dell’Ordine di Trasporto, nonché il diritto di fatturare la maggiorazione di importo derivante da esuberi riscontrati, secondo le condizioni economiche previste dall’Offerta e/o dal servizio prescelto.
- La verifica di peso e dimensioni di cui sopra, potrà essere eseguita anche in fase successiva all’accettazione della Spedizione ed anche in assenza del Cliente stesso. Quest’ultimo potrà prendere visione della relativa documentazione, previa richiesta da inoltrarsi ad Italmondo. La fatturazione per eventuali esuberi di peso e di dimensioni riscontrati potrà avvenire anche successivamente alla esecuzione dell’incarico e comunque entro eventuali limiti temporali previsti dalla normativa applicabile.
RITIRI E CONSEGNE
- Il Cliente si impegna ad avvertire il destinatario circa il recapito della Spedizione, concordando le opportune modalità, in modo che la consegna possa essere correttamente eseguita, in tempi rapidi ed in condizioni di sicurezza.
- Salvo quanto diversamente convenuto per iscritto tra le Parti, il ritiro e/o la consegna della spedizione si intendono effettuati al piano terra del numero civico del mittente e del destinatario. Fatte salve inderogabili norme di legge, Italmondo è esonerata da qualsiasi responsabilità nelle ipotesi in cui la spedizione sia stata consegnata presso l’indirizzo previsto.
- Qualora non diversamente previsto, il caricatore della spedizione sarà rappresentato da Italmondo o da ausiliari della stessa Italmondo.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.
- Il pagamento dei servizi erogati da Italmondo e richiesti dal Cliente, dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità concordati tra le parti ed indicati in ciascuna fattura emessa da Italmondo.
- Le condizioni e modalità di pagamento accordate al Cliente da Italmondo, verranno determinate da quest’ultima – in conformità alle proprie procedure interne - sulla base dei dati forniti da provider di informazioni commerciali certificate, riguardanti il merito creditizio e l’affidabilità del Cliente.
- Nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali, Italmondo si riserva il diritto di comunicare, al proprio provider di informazioni commerciali, i dati relativi al merito creditizio ed all’affidabilità del Cliente.
- Italmondo si riserva altresì il diritto di stipulare, secondo propria insindacabile discrezione ed a propria cura e spese, idonea polizza assicurativa a copertura dell’inadempimento del Cliente. Resta inteso che, in caso di inadempimento del Cliente, Italmondo avrà facoltà di richiedere il relativo indennizzo al proprio assicuratore, con conseguente diritto di rivalsa di quest’ultimo sul Cliente.
- Italmondo si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di pagamento accordate al Cliente nel caso in cui sia attestato un peggioramento dell’affidabilità e del merito creditizio di quest’ultimo. In ogni caso, Italmondo avrà il diritto di sospendere l’esecuzione dei servizi oggetto di Offerta in qualsiasi caso di inadempimento da parte del Cliente. Italmondo potrà altresì esercitare il diritto di ritenzione sui beni oggetto della Spedizione, nei casi previsti dalla legge applicabile.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
- Eventuali responsabilità che dovessero sorgere, anche nei confronti di terzi, in relazione alla natura del contenuto della Spedizione sono configurabili unicamente in capo al Cliente e/o al Mittente.
- Prima dell’esecuzione dei servizi oggetto di Offerta, il Cliente avrà facoltà di ispezionare i magazzini e le attrezzature attraverso cui verranno eseguiti i servizi medesimi, al fine di verificarne l’adeguatezza. In difetto di verifica da parte del Cliente o in caso di assenza di rilievi da parte del medesimo, il Cliente non potrà successivamente inoltrare ad Italmondo alcun reclamo avente ad oggetto l’inadeguatezza dei magazzini e/o delle attrezzature impiegate per l’esecuzione dei servizi oggetto di Offerta.
- Nessun termine tassativo per la riconsegna ha carattere vincolante per Italmondo, che non risponde in alcun caso per danni derivanti da ritardata consegna della merce. Non avrà in nessun caso il valore di deroga a quanto sopra il ritiro di merce, plichi o documenti sui quali direttamente sull’involucro, o sul bollettino di consegna delle stesse, siano state apposte le espressioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “tassativo” o “urgente” o altre espressioni equivalenti.
- Italmondo non accetta termini tassativi di riconsegna per la spedizione di documenti, plichi o pacchi ai fini della partecipazione ad aste, gare di appalto e quant’altro richieda il recapito entro un dato termine a pena di decadenza. Il Cliente solleva sin da ora Italmondo da qualsiasi responsabilità per danni da ritardo di consegna di detti documenti.
- Salvo in caso di dolo o colpa grave, con riferimento alle prestazioni di trasporto via terra effettuate all’interno del territorio nazionale, la responsabilità di Italmondo per perdite, smarrimenti, avarie, ritardi, rotture e/o manomissioni delle merci trasportate dal momento della presa in carico sino alla consegna delle stesse al destinatario, sarà calcolato nei limiti di cui all’art. 1696, comma 2, c.c., e pertanto il relativo limite massimo del risarcimento sarà pari ad Euro 1,00 (uno) per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata o smarrita. Con riferimento ai trasporti internazionali via terra, l’importo del predetto limite di risarcimento sarà calcolato nei limiti di cui all’art. 23, comma 3, della Convenzione di Ginevra sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (nota come “CMR”). Con riferimento al trasporto internazionale via aerea, sarà applicato il limite di responsabilità previsto delle Convenzioni di Varsavia o di Montreal. Con riferimento ai trasporti effettuati via mare, saranno applicabili i limiti previsti dalla Convenzione di Bruxelles. In ogni caso, saranno osservati i limiti previsti dalle normative di volta in volta applicabili.
- Qualora il Cliente ritenga che i limiti di risarcimento sopra indicati non siano sufficienti, dovrà presentare una specifica dichiarazione di valore e conferire ad Italmondo mandato ad assicurare la merce, oppure provvedere personalmente ad assicurare la merce trasportata.
- In ogni caso Italmondo, non è responsabile per alcuna perdita di avviamento, di guadagno, di profitto, di mercato, di immagine, di clientela, di uso, di opportunità, né comunque per alcun danno o perdita indiretti, accidentali, o consequenziali.
- In caso di rifiuto del destinatario di ricevere la Spedizione in consegna, o anche solo una parte di essa, per cause non imputabili ad Italmondo, tutti i costi, le spese e gli oneri derivanti dal predetto rifiuto, verranno addebitati al Cliente.
RECLAMI PER DANNEGGIAMENTI E/O SMARRIMENTI
- Per ogni Spedizione potrà essere avanzata un’unica richiesta di risarcimento, così come unico sarà il rimborso di tutte le perdite o danni connessi alla spedizione stessa.
- Le richieste di apertura pratica per il rimborso dovuto a danneggiamento o mancanza parziale devono essere segnalate a Italmondo entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna, salvo l’eventuale termine più lungo previsto dalla normativa applicabile. Ai fini dell’apertura e gestione del reclamo, il Cliente dovrà fornire la documentazione elencata di seguito ed ogni altro documento richiesto da Italmondo che sia propedeutico alla definizione del reclamo:
- copia del bollettino di consegna (di seguito, “POD”) comprovante le riserve riscontrate al momento della riconsegna;
- copia della fattura di acquisto/vendita comprovante il valore della merce danneggiata/mancante o della dichiarazione del valore della merce nel caso di spedizione Extra UE di merce non destinata alla vendita;
- indicazione degli articoli danneggiati e relativo peso;
- eventuale fattura di riparazione;
- nota di credito a storno della merce danneggiata/smarrita, ovvero DDT di reintegro della merce danneggiata/smarrita;
- foto dell’imballo e della merce al momento della riconsegna comprovanti il danneggiamento subito.
- Si precisa che, in caso di danno visibile al momento della riconsegna della merce (c.d. danno evidente), Italmondo non accetterà reclami se sul POD non saranno presenti riserve specifiche e dettagliate. Nel caso in cui il danno non sia visibile al momento della riconsegna (c.d. danno occulto), il destinatario avrà 7 (sette) giorni dal momento del ricevimento per segnalarlo ad Italmondo, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
- Italmondo non sarà obbligata a procedere alla definizione del reclamo qualora la relativa documentazione fosse incompleta.
PRATICHE DOGANALI
- Qualora il Cliente conferisca ad Italmondo l’incarico di effettuare adempimenti doganali per Spedizione da consegnare oltre i confini italiani, il Cliente stesso garantisce, sotto propria responsabilità, che la merce possa essere esportata nello Stato di destinazione e che possa transitare liberamente attraverso eventuali Stati intermedi. Il Cliente garantisce altresì che la documentazione d’accompagnamento è completa, autentica, priva di alcuna irregolarità, conforme alle norme vigenti e che la merce stessa sia in regola con la necessaria marcatura. Il Cliente, anche in ossequio alla normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, con la presente clausola autorizza Italmondo al trattamento di qualunque dato utile per le operazioni di trasporto e sdoganamento e per il disbrigo di qualunque altra pratica amministrativa e/o operativa a ciò connessa o richiesta dalle autorità doganali e giudiziarie, tramite qualunque strumento.
DAZI DOGANALI
- Per le spedizioni Extra UE, il Cliente prende atto che la dogana del paese di destinazione applicherà al destinatario gli eventuali oneri dovuti in base alla natura e al valore della merce, se ed in quanto previsto dalla normativa applicabile. Pertanto, qualora il destinatario rifiuti il pagamento dei detti oneri, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente a Italmondo gli importi dovuti dal destinatario nonché le spese per il rientro della merce (import dal paese di destino) e tutte le spese amministrative, comunque denominate, che siano derivate da detto rifiuto.
FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO
- Italmondo non sarà in alcun modo responsabile per qualunque inadempimento imputabile a forza maggiore, scioperi o manifestazioni sindacali o caso fortuito.
MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO
- Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D. Lgs. 231/01, nonché della normativa in materia di protezione dei soggetti segnalanti di cui al D.lgs. 24/2023 in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. whistleblowing).
- Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D. Lgs. 231/01. Il Cliente dichiara inoltre di aver letto, compreso ed accettato il Modello di Organizzazione gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (il “Modello”), con relativo Codice Etico, adottato da Italmondo e pubblicato sul sito internet aziendale www. Italmondo.com.
- Nell’ambito dell’esecuzione del contratto regolato dalle presenti CG e, in generale, in tutti i rapporti con Italmondo, il Cliente si impegna – anche per i propri amministratore, sindaci, dipendenti e/o collaboratori ex art. 1381 cod. civ. – ad attenersi rigorosamente alle norme ed ai principi previsti da Modello e dal Codice Etico, nonché ad adottare, per quanto di propria competenza, procedure aziendali e/o tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.
- In caso di inadempimento di tali obblighi, trattandosi di violazione grave ed essenziale, Italmondo avrà facoltà di risolvere il contratto con il Cliente regolato dalle presenti CG ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fermo restando il diritto di Italmondo di agire per il risarcimento del danno ulteriore.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- Le Parti concordemente dichiarano e accettano che le presenti CG saranno regolate ed interpretate in base alla legge italiana.
- Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione e validità delle presenti CG sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Il Cliente autorizza Italmondo al trattamento dei propri dati personali, che verranno trattati in conformità all’informativa allegata all’Offerta.
CLAUSOLE FINALI
- Qualsiasi dichiarazione in deroga alle presenti CG, resa da dipendenti o collaboratori di Italmondo o da terzi in genere, non avrà alcun valore giuridico vincolante. Qualsiasi patto integrativo e/o modificativo delle presenti CG, se non espressamente approvato per iscritto da soggetto munito di idonei poteri, si considererà come non vincolante.
- I marchi, loghi, nomi di dominio, nonché, in generale, qualsiasi segno distintivo utilizzato per contraddistinguere Italmondo ed i relativi servizi, sono protetti dalla vigente normativa applicabile in materia. Ne è pertanto vietata la riproduzione sotto qualsiasi forma, senza espressa autorizzazione scritta.